| Immigrazione e Costituzione: una proposta |
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| Scritto da di GianguidoPAGI Palumbo (Roma, Italy) |
| Mercoledì 03 Febbraio 2010 20:40 |
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Da anni si discute sulla nostra Costituzione, per introdurre o no modifiche, o per aggiornarla almeno nella sua seconda parte, relativa alla struttura ed al funzionamento dello Stato contemporaneo. C’è una grande maggioranza dell’Italia democratica e di sinistra che sostiene l’intoccabilità della prima parte della Costituzione, contenente i valori fondativi della Repubblica, nata dalla resistenza al fascismo e all’occupazione tedesca e culminata poi nella liberazione. In verità, rileggendo attentamente la Costituzione, ci si rende conto che potrebbe anche essere modificata e migliorata con alcuni aggiornamenti terminologici. Le integrazioni, invece, appaiono necessarie. Per esempio, in relazione al tema dell’identità italiana e di una popolazione composta sempre più da “italiani nuovi”, qui giunti da altri Paesi, alcuni articoli andrebbero riletti, valorizzati e aggiornati. ART. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. ART. 10 “La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”. ART. 51 “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La legge può, per l’ammissione agli uffici pubblici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica”. Per l’Articolo 3 si dovrebbe riconoscere che l’utilizzo del termine “razza”, comprensibile nel 1946-47, oggi risulta inadeguato. La grande positività e modernità dell’articolo nel suo insieme viene oscurata da questa terminologia sorpassata (anche se in tutto il mondo numerosi sono i tentativi di revisionismo storico e antropologico). Inoltre, proprio alla luce della storia contemporanea e del prossimo futuro del nostro Paese, sarebbe opportuno e importante immaginare che tale articolo fondativo della nostra Repubblica Democratica si modificasse nel senso che segue: sostituire il sostantivo “razza” e aggiungere un paragrafo che indichi la necessità di una maggiore valorizzazione della multiculturalità nazionale. Con l’occasione, infine, si potrebbe sostituire un altro termine oggi veramente restrittivo nel finale dell’Articolo sulla partecipazione di tutti i “lavoratori”, lasciando solamente il termine “tutti” (proponiamo ciò vista l’esistenza di molti disoccupati e precari che devono partecipare pur non “lavorando”). Per questo proviamo a proporre un nuovo Articolo 3. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di origine, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. È altresì compito della Repubblica valorizzare la pluralità culturale italiana, storica presente e futura, promuovendo il rispetto, la convivenza, lo scambio e l’intreccio delle diverse culture di origine locale e internazionale”. Per gli Articoli 10 e 51, invece, si tratterebbe di rileggerne attentamente il significato e soprattutto di impegnarsi maggiormente nel loro rispetto e ancor più per la loro applicazione: sia nel legiferare sul diritto d’asilo che ancora, dopo oltre 50 anni, non è avvenuto, sia nel promuovere con più coerenza e convinzione la partecipazione degli “stranieri” alla vita civile e politica della Repubblica: il diritto al voto ed alla propria elezione democratica come rappresentanti nelle istituzioni. |


